Nutrizione artificiale: terapia o no? Ma è una questione sempre decisiva?
Giampaolo Azzoni
Credo che nel diritto le questioni tassonomiche siano rilevanti quando sono utili a meglio comprendere una fattispecie e, soprattutto, le conseguenze normative di essa.
Mi sembra che non sempre questo sia il caso della qualificazione della nutrizione artificiale come terapia o no.
Nel nostro ordinamento non v’è infatti solo il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, ma anche il primo comma dell’art. 13 che costruisce la “inviolabilità della persona” “come libertà nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte costituzionale, 22 ottobre 1990, n. 471), quindi potere di disporre sia di un farmaco che di un alimento.
Dal punto di vista giuridico, il problema è di accertare che, in una relazione medico/paziente, l’eventuale rifiuto (di farmaci o alimenti vitali) sia informato, autentico e attuale; cosa che nel caso di Eluano Englaro mi pare dubbia.
Ovviamente la liceità giuridica di un rifiuto di farmaci o alimenti vitali lascia impregiudicata la sua moralità.
Kantianamente avrei qualche dubbio; dubbi che aumentano in una prospettiva relazionale della persona e nella considerazione dei doveri di solidarietà ai quali ciascuno è tenuto nelle formazioni in cui si sviluppa la sua vita (anche nella fase finale di essa).
*** Nel blog vi sono altri posts dedicati al tema: basta digitare ‘alimentazione’ in “search”
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