Circa tre anni fa, scrissi, ai soli fini del lavoro del Comitato di Bioetica dell’Ospedale San Matteo di Pavia, una nota descrittiva del diritto italiano vigente in tema di consenso della persona per l’utilizzo futuro di campioni biologici.
Credo che il Buddha-Dharma, con la sua struttura triadica, che mette alla base SILA (etica), come sostegno per lo sviluppo equilibrato di SAMADHI (concentrazione) e PRAJNA (saggezza), abbia molto da dire nell’attuale dibattito sull’etica come “pratica”.
Tale riflessione mi è venuta leggendo a pagina 181 del libro di Wallace, “La rivoluzione dell’attenzione”, ove si dice che grazie alla disciplina etica (retta parola, retta azione e retto sostentamento) “gli squilibri mentali vengono attenuati mediante l’astenersi dal comportamento nocivo fisico, verbale e mentale. Come risultato dell’addestramento alla disciplina etica, la mente è permeata di fiducia in se stessa, d’assenza di rimorsi e paure, di purezza interiore e serenità, il che la rende pronta al secondo addestramento, quello della concentrazione”.
A prescindere dagli ulteriori livelli dell’ascesi buddhista, penso che già il fornire un criterio empirico immediatamente verificabile di un’etica salutare sia già degno di attenta considerazione, specie di fronte alla nostra inveterata tendenza all’astrattezza, che non cessa di operare neppure quando aggiungiamo l’aggettivo “pratica” a qualcosa come l’etica (che, infatti, è pratica già nel senso stesso della parola…).
Chiunque metta l’etica al primo posto nella propria vita dovrebbe sottoporsi al criterio indicato dal Buddha (tanto simile al criterio evangelico dell’albero e dei frutti), nel senso che l’etica in cui crede potrà dirsi una buona etica solo se e quando avrà prodotto in lui fiducia, assenza di rimorsi e paure, purezza interiore e serenità (ciò, anche, conformemente all’altro precetto evangelico del non giudicare gli altri).
L’amico e collega Bruno Tonoletti mi ha segnalato l’uscita di un’importante monografia dedicata a Eihei Dōgen Kigen zenji: Hee-Jin Kim, “L’essenza del Buddhismo Zen: Dōgen, realista mistico”, Mimesis, 2011.
Sempre Bruno Tonoletti mi segnala che in YouTube è presente un bel film dedicato alla vita di Dōgen: http://youtu.be/pDofiOPPvTM
Dōgen (1200-1253), fondatore della scuola Zen nell’ambito del Buddhismo giapponese, è uno dei più importanti pensatori religiosi di ogni tempo. Oltre ad aver riformato la vita del Buddhismo nel Giappone del XIII secolo, il suo cammino spirituale e la profondità dei suoi scritti costituiscono anche la base per lo sviluppo della filosofia giapponese contemporanea. Questa monografia, divenuta ormai un classico e tradotta per la prima volta in italiano, si offre come un’ampia introduzione alla sua vita e al suo insegnamento. Partendo da un’accurata descrizione della parabola esistenziale del monaco, dagli anni della prima giovinezza al grande viaggio in Cina del 1227, fino alla fondazione del monastero Eiheiji in Giappone e alla diffusione del suo messaggio, lo studioso coreano Kim Hee-Jin passa in rassegna i principali contenuti della sua proposta esistenziale, enucleando i contenuti religiosi e quelli più specificamente teoretici. Da questa lettura si ricaverà così non solo una più approfondita conoscenza di uno dei massimi maestri dello Zen di ogni tempo, ma anche la consapevolezza che la radicalità del pensiero umano e della sua vocazione filosofica non conosce confini geografici o culturali.
Il convegno “Il Dna trasparente. Dalla biobanca alla bioteca di ricerca” intende cercare di comprendere in che misura la proposta di sostituire le biobanche con le bioteche nella conservazione dei dati genetici sia in grado di garantire sia gli interessi della ricerca sia quelli della tutela dei soggetti umani. Mettendo a tema le specificità del Dna, il ruolo delle istituzioni pubbliche e del mercato, ne discuteranno gli autori della proposta con presidenti di Comitati etici, bioeticisti, medici e giuristi.
Il sesto numero di “GhislieriNews”, la newsletter del Collegio Ghislieri, è interamente dedicato a un bel ricordo dello scomparso prof. Vittorio Grevi ad opera del Rettore Prof. Andrea Belvedere.
Giorgio Agamben, “Je le veux, je l’ordonne. Archéologie du commandement et de la volonté”, Université Paris 8, 18 febbraio 2011.
Il seguito in altri video su YouTube.
In controtendenza rispetto alle decisioni di Modena e Firenze (vedi in questo blog), il Tribunale di Verona (con Decreto del 4 gennaio 2011) s’è espresso contro la possibilità di nomina dell’amministratore di sostegno in previsione della futura incapacità dell’amministrato.
Rita Rossi in “Persona e Danno” ha pubblicato il testo integrale del decreto del Tribunale di Verone e un interessante commento al riguardo.
Il CIGA (Centro per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d’impresa) dell’Università di Padova organizza a Rovigo due seminari sul postumano il 31 marzo e il 7 aprile 2011.
TEMA
Gli antichi consideravano la fragilità e il limite come tratti costitutivi dell’essere umano. La vita buona consisteva pertanto nella capacità di vivere virtuosamente tale condizione. La modernità ha cominciato invece a considerare il limite e la fragilità come ostacoli frapposti alla conquista della felicità. Alla vita buona si oppone dunque l’ideale di una vita perfetta. Oggi i progressi congiunti delle genetica, delle nanotecnologie e della robotica fanno immaginare la possibilità che quell’ideale possa realizzarsi conducendo, in un prossimo futuro, ad una trasformazione radicale dell’essere umano. Il postumanesimo è la filosofia che scommette sulla realtà di questo progetto e che individua nel potenziamento della capacità fisico-cognitive e nella vittoria sulla morte mete concrete a cui guardare con fiducia. Ma qual è il senso di tale direzione di marcia? L’uomo, imperfetto e vulnerabile, è davvero antiquato?
A distanza di pochi giorni due autorevoli sentenze hanno stabilito la legittimità dell’ostensione del Crocefisso in edifici pubblici.
(Nel presente blog vi sono altri post e materiali sul tema, è sufficiente cercare la parola ‘Crocefisso’.)
1.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 5924 del 14.03.2011, s’è pronunciata (anche se -come si legge nella sentenza- in modo non incondizionato) sulla legittimità dell’ostensione del Crocefisso nelle aule dei tribunali.
Ecco la sentenza dal sito lexitalia: sez-unite-civili-sentenza-14-marzo-2011-n-5924.pdf
Ed ecco un comunicato di agenzia che sintetizza la questione:
Roma, 14 mar. (TMNews) - Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno confermato la rimozione dall’ordine giudiziario di Luigi Tosti, il giudice di pace del tribunale di Camerino, sanzionato dal Csm con la perdita del posto per essersi rifiutato di tenere udienza a causa della presenza del Crocefisso nelle aule di giustizia italiane. Secondo la Suprema Corte - sentenza 5924 di oggi - è corretto il ‘verdetto’ disciplinare emesso dal Consiglio superiore della magistratura il 25 maggio 2010 che ha pronunciato la destituzione del giudice onorario.Nulla da fare, riporta il sito Cassazione.net, neppure sull’altra richiesta di Tosti. Infatti il simbolo ebraico accanto al Crocefisso non potrà essere esposto. Sul punto i giudici con l’ Ermellino hanno motivato che “è vero che sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l’alto che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso”. “Tale scelta legislativa, però, presuppone - spiega ancora Piazza Cavour - che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l’esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l’analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell’ateo o del non credente, nonchè il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili”.Fra l’altro, l’esposizione del Crocefisso nei Palazzi di giustizia, e negli uffici pubblici, può non essere avvertito come un pericolo per la libertà religiosa di chi non è cristiano. “La presenza di un Crocefisso - scrive il Collegio esteso - può non costituire necessariamente minaccia ai propri diritti di libertà religiosa per tutti quelli che frequentano un’aula di giustizia per i più svariati motivi e non solo necessariamente per essere tali utenti dei cristiani, con la conseguenza” che il giudice Tosti non poteva “rifiutare la propria prestazione professionale solo perchè in altre aule di giustizia (rispetto a quella in cui egli operava, ndr.) era presente il Crocefisso”.
2.
Nella sentenza del 18 marzo 2011 sul caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso n. 30814/06), la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso a maggioranza (quindici voti contro due) la: Non violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 1 (diritto all’istruzione) alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il caso riguardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, con l’obbligo dello Stato di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
Ecco il comunicato stampa della Corte: comunicato.pdf
Ed ecco il link all’intera sentenza.
ll 21 marzo, ore 18:00, sarà ospite dell’Istituto Bruno Leoni presso la Sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti a Milano, Kenneth Minogue, Professore Emerito di Scienza Politica alla London School of Economics.
Kenneth Minogue terrà una lezione intitolata “Perché l’idealismo politico minaccia la nostra civiltà”. Nell’occasione, verrà presentato “La mente liberal”, traduzione italiana di “The Liberal Mind”, fondamentale testo di Minogue del 1963 e ora messo a disposizione del lettore italiano da Liberilibri.
In merito alla sentenza della Quarta sezione penale della Cassazione, 23 novembre 2010 / 4 marzo 2011, n. 8254, ho pubblicato sul blog della Fondazione Zoé il seguente commento.
Per escludere la responsabilità del medico non è sufficiente il rispetto delle linee-guida
Una recentissima sentenza della quarta Sezione penale della Corte di Cassazione (n. 8254 del 4 marzo 2011) ha affermato un principio nuovo (e assai problematico): il rispetto delle linee-guida non è sufficiente ad escludere la responsabilità del medico; ed ha anche confermato un principio consolidato (ma non per questo meno problematico!): il diritto alla salute non può essere subordinato a valutazioni di natura economica (di tipo ‘ragionieristico’, come scrive la Corte).
Ecco in breve il caso da cui si origina la sentenza. Il 9 giugno 2004 un uomo colpito da infarto miocardico con grave insufficiente respiratoria venne trasportato all’ospedale civile di Busto Arsizio dove fu sottoposto ad una angioplastica coronarica con applicazione di uno stent medicato. Il 18 giugno 2004, dove nove giorni di ricovero, essendo asintomatico, venne dimesso con la prescrizione di una terapia farmacologica. Nella stessa notte della dimissione, a poche ore dal rientro a casa, il paziente venne colto da dispnea e tosse; trasportato in ospedale, vi giunse già privo di vita. Invece, se il paziente non fosse stato dimesso, si sarebbero potute attivare prontamente terapie che forse gli avrebbero salvato la vita.
Come stabilì la perizia medico-legale effettuata nel giudizio di 1° grado, il medico che decise la dimissione agì conformandosi alle linee guida (o protocolli medici) che prevedono la dimissione del paziente allorché egli sia in compenso cardiocircolatorio e si sia raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico.
Ma, secondo la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, la conformità alle linee guida non è sufficiente ad escludere la responsabilità del medico che decise la dimissione.
Secondo i giudici, “il medico deve, con scienza e coscienza perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatagli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità”. Mentre le linee guida altro non sarebbero che “uno strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura ospedaliera”.
Durissimo è il giudizio della Suprema Corte su chi antepone “la logica economica alla logica della tutela della salute”: eventuali direttive con tali finalità sono illegittime e il medico non è tenuto a rispettarle, ma deve sempre assumere le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente. La correttezza del comportamento del medico non va quindi rapportata né a linee-guida, né a prassi correnti, ma alla specifica e complessiva situazione del paziente (che si ricostruisce non solo in riferimento alla tipologia dell’intervento, ma ad un’attenta anamnesi).
A mio modesto avviso, la sentenza della Cassazione penale è sicuramente positiva quando richiama il medico al suo dovere deontologico di fare il bene del paziente, ma presente diversi aspetti problematici:
• è problematica l’assimilazione delle linee-guida a meri criteri di efficienza economica senza fondamento scientifico;
• è, conseguentemente, problematica l’asserita irrilevanza delle linee-guida per individuare i canoni di diligenza, prudenza e perizia dell’attività medica;
• è problematico il modo di determinare gli standard di comportamento alternativi alle linee-guida in quanto si appaleserebbero nella loro interezza dopo e non prima l’intervento medico;
• è, infine, problematica la confermata caratterizzazione del diritto alla salute come indipendente da valutazioni economiche in un contesto in cui –come Daniel Callahan ha ben descritto - i costi della medicina sono crescenti e, pertanto, si pone sempre più drammaticamente un problema di giustizia distributiva.
“La filosofia come modo di vivere: sulle tracce di Pierre Hadot” Giornata di studi e pratiche filosofiche a un anno dalla sua scomparsa
Sabato 9 aprile 2011 ore 10-12.30 e 14-17
Open Care - Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10, Milano
L’ingresso è libero e gratuito la mattina e l’ultima ora del pomeriggio; per partecipare ai laboratori gratuiti del pomeriggio (ore 14-16) è invece necessario iscriversi (scarica la locandina qui allegata, per leggere il programma dettagliato della giornata e per le indicazioni su come iscriversi ai laboratori).
La giornata è a cura di Sabof (Società di analisi biografica a orientamento filosofico), Philo - Scuola superiore di pratiche filosofiche, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Gli altri convegni del ciclo “Il corpo dell’anima”:
- 14 dicembre 2010 - Università degli Studi di Milano-Bicocca Liber Novus - Il Libro rosso di Carl Gustav Jung
- 10 maggio 2011 - Università degli Studi di Milano-Bicocca Ma di che corpo parliamo? I saperi del corpo nell’educazione e nella cura
- 9 giugno 2011 - Università degli Studi di Milano-Bicocca La dea impensata: fine del patriarcato e immaginario femminile
L’appello pubblicato da “Avvenire” il 12 marzo 2011 e sottoscritto da Vinicio Albanesi, Dino Boffo, Paolo Bustaffa, Francesco D’Agostino, Giuseppe Dalla Torre, Stefano De Martis, Assuntina Morresi, Lorenzo Ornaghi, Antonio Sciortino, Antonio Socci, Marco Tarquinio, Francesco Zanotti:
E’ stato pubblicato il n. 21 di “Interstizi”, il news-magazine del “Gruppo Interstizi & Intersezioni” del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il numero è in parte dedicato ad un forum su: “2010/2000 - Un decennio di cambiamenti”.
Presso l’editore Jovene è stata pubblicata l’amplissima e rilevante ricerca di Giovanni Bombelli intitolata: “Occidente e ‘figure’ comunitarie. Volume introduttivo. «Comunitarismo» e «comunità». Un percorso critico-esplorativo tra filosofia e diritto”.
Il Ddl sul cosiddetto testamento biologico ha iniziato ad essere discusso dalla Camera dei Deputati il 7 marzo 2011.
Si tratta di un Ddl che andrebbe migliorato superando contrapposizioni ideologiche e anche diversi vizi e lacune; pertanto ritorna attuale il progetto alternativo promosso dal “Centro di Etica Generale e Applicata” nel 2009 e sottoscritto da numerosi docenti universitari.
Nello spirito di quel progetto, Stefano Semplici (che ne è stato uno dei principali estensori) ha scritto per il “Forum di Quaderni costituzionali” una nota che evidenzia gravi criticità nell’attuale Ddl proprio sul terreno della difesa della vita che il Ddl vorrebbe promuovere: biotestamento-eterogenesi-dei-fini.pdf
CALL FOR PAPERS: International workshop: “Dilemmas of choice. Responsibility in nanotechnology development”
Rovigo, Italy, June 6-7, 2011
The “Centre for Environmental Law Decisions and Corporate Ethical Certification” (CIGA) at the University of Padua and the “Institute for Technology Assessment and Systems Analysis” (ITAS) at the Karlsruhe Institute of Technology, organize an international workshop titled “Dilemmas of choice. Responsibility in nanotechnology development”, which is aimed at presenting and debating contributions from different disciplines on several issues concerning the relationship between nanotechnology innovation and responsibility.
Abstract proposals should be sent to ciga@unipd.it by March 31, 2011.
Il sito del “Sole 24 Ore” ha pubblicato la sentenza della quarta sezione penale della Cassazione (23 novembre 2010 / 4 marzo 2011; n. 8254) che ha stabilito che il rispetto delle linee-guida non è condizione sufficiente per escludere la responsabilità di un medico che ha dimesso un paziente che sarebbe morto di lì a poche ore: cassazione-quarta-sezione-penale-4-marzo-2011-8254.pdf
Secondo la Cassazione, se le linee guida in uso negli ospedali «dovessero rispondere solo a logiche mercantili», il rispetto delle stesse «a scapito dell’ammalato, non potrebbe costituire per il medico una sorta di salva condotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale».
Personalmente, tale sentenza mi sembra problematica sotto diversi profili che esporrò in un prossimo post.